EMILIA ROMAGNA

Legislazione strutture ricettive Emilia Romagna

Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16

Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.

Sono strutture ricettive extralberghiere:  a) le case per ferie;   b) gli ostelli;   c) i rifugi alpini;   d) i rifugi escursionistici;   e) gli affittacamere;   f) le case e appartamenti per vacanza.
Altre tipologie ricettive:  a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;   b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;   c) aree attrezzate di sosta temporanea;   d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
  e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale;

Appartamenti ammobiliati per uso turistico - (Art. 12 - L R Emilia Romagna n. 16 del 28 luglio 2004)
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.
3. Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza.

Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 2186 del 19 dicembre 2005

Allegato A: "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico".

SEZ. B - Strutture ricettive classificate in categoria unica

Appartamenti ammobiliati ad uso turistico

Il presente capo regolamenta la tipologia ricettiva "Appartamenti ammobiliati per uso turistico" ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 16/04 e stabilisce i requisiti minimi strutturali e di esercizio.
I proprietari e gli usufruttuari che intendono locare direttamente, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale (si considera in ogni caso gestione in forma imprenditoriale ai fini della presente legge quella effettuata da chi concede direttamente in locazione ai turisti quattro o più case o appartamenti per vacanze anche in stabili diversi posti nello stesso comune o in comuni diversi), lo comunica sull'apposito modello anteriormente alla prima locazione e annualmente, nei termini stabiliti dall'art. 12 della L.R. 16/04, al comune in cui l'unità abitativa è ubicata (anche con una semplice comunicazione di conferma se non vi sono modifiche, ove il comune la ritenga sufficiente), che ne trasmette copia entro trenta giorni alla provincia competente.
Qualora la comunicazione non venga rinnovata, si considera efficace l'ultima comunicazione presentata. La comunicazione è obbligatoria in caso di variazione di qualche elemento comunicato o in caso di cessazione dell'attività.
Gli stessi soggetti comunicano alla provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT e sono tenuti, per locazioni superiori a un mese, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 191/78 e del comma 344 della Legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005), ad effettuare una comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile. A decorrere dalla data di approvazione del modello di cui al comma 344 L. 311/04 tale comunicazione dovrà essere effettuata in via telematica all'agenzia delle entrate.
Quando entrerà in vigore la nuova procedura, la presentazione all'agenzia delle entrate per la registrazione del contratto sostituirà la comunicazione di cui all'art. 12 L. 191/78.
Negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico devono essere assicurate le seguenti condizioni:

  • la casa deve essere consegnata pulita al cliente;
  • deve essere fornita in modo continuativo : energia elettrica, acqua calda e fredda e deve essere presente impianto di riscaldamento dei locali in caso di locazioni dal 1°ottobre al 30 aprile;
  • l'abitazione deve essere arredata, e devono essere forniti utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti in misura congrua al numero di persone ospitabili ed in buono stato;
  • deve essere fornito un numero di telefono per la comunicazione dei guasti, che devono essere al più presto riparati.
    E' esclusa, da parte del locatore, la fornitura di servizi complementari o aggiuntivi, diversi da quelli minimi sopraindicati, nonché la pubblicità dell'attività.
    Non è considerata pubblicità la normale attività informativa, anche tramite siti internet privati, purchè non inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione con caratteristiche che travalichino una semplice informazione, indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail.

    Normativa comune

    Subingresso - estensione dell'applicazione dell'art. 16, comma 2, L.R. 16/04
    Il subentro nella gestione di una struttura ricettiva extralberghiera già esistente ed autorizzata, senza alcuna effettuazione di modifiche né alla struttura né ai servizi erogati, segue le modalità di cui all'art. 16 comma 2, della L.R. 16/04.
    La modalità di autorizzazione sotto forma di denuncia (ora dichiarazione) di inizio attività indicata allo stesso articolo è da intendersi riferita alla disciplina di cui all'art. 19 L.241/90 in forma statica, limitatamente alla sola ipotesi di subentro, come vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 16/04
    Cucine autogestite - autorizzazione sanitaria e requisiti minimi
    Per le strutture extralberghiere che utilizzano la cucina esclusivamente in modalità di autogestione da parte degli alloggiati, l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 L.283/62 non è necessaria purché tale cucina rispetti i parametri minimi previsti per le cucine degli affittacamere che effettuano somministrazione dei pasti agli alloggiati, ad eccezione del requisito riguardante il frigorifero.
    In questo caso dovrà essere garantita la presenza di un frigorifero di capacità di almeno 230 litri lordi ogni 12 ospiti che usufruiscono della cucina autogestita e in caso di utilizzo promiscuo dovranno essere forniti contenitori dotati di coperchio adatti all'uso alimentare, per il deposito dei cibi nel frigorifero.
    Dipendenze
    E' possibile attivare dipendenze delle strutture ricettive extralberghiere collettive (case per ferie, ostelli per la gioventù), ubicate nelle immediate vicinanze della casa-madre di norma non superiore a 100 metri.
    Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata dichiarazione di inizio attività. Le dipendenze devono rispettare i requisiti minimi previsti per le strutture ricettive da cui dipendono, ad esclusione dei servizi collettivi, per i quali si appoggiano alla casa-madre.
    Normativa applicabile in modo residuale
    Per quanto non previsto in modo specifico dal presente atto si applicano le normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza.
    Specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca
    Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca le strutture ricettive extralberghiere assoggettate ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi della L. 6 luglio 2002, n. 137" che siano arredate prevalentemente con mobili dell'epoca a cui si riferiscono, fatti salvi impianti, dotazioni tecnologiche e servizi.
    SEGNI DISTINTIVI
    Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione con determinazione del dirigente competente, corrispondente alla categoria ottenuta ove previsto, deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva extralberghiera.
    Ulteriori simbologie commerciali possono essere affiancate al segno distintivo regionale.
    Le diciture definite dalla L.R. 16/04 e dal presente atto, e i segni distintivi approvati con atto del dirigente competente, sono utilizzabili esclusivamente in conformità alle specifiche tipologie ricettive oggetto della dichiarazione di inizio attività.